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Divorzio rapido da coniuge ucraina in tempi rapidi e senza pagare alimenti

Come divorziare in Ucraina
Divorziare senza pagare alimenti in Ucraina si può.

Secondo la Legislazione Ucraina potete avvalervi di 2 tipi di pratiche di Divorzio:
Giudiziaria (in tribunale) ed Amministrativa (presso lo zaks)

Non ci dilungheremo sulla seconda perchè  potreste trovarvi in difficolta per la successiva domanda di trascrizione in Italia .

Molti Forum ne parlano , ma sono totalmente inattendibili o obsoleti.
Perchè ad oggi aprile 2021 ,  la Cancelleria Consolare e molti Comuni d’Italia rifiutano l’applicazione automatica di cui all’art. 64 L. 218/1995.  Quindi almeno per il momento consigliamo solo la sentenza Ucraina perché facilmente trascrivibile. Nel  malaugurato caso in cui abbiate seguito i consigli dei Forum. Contattateci che vi assisteremo per presentare ricorso alla sede Italiana competente. I nostri Legali Vi potranno rappresentare (anche, in vostra totale assenza) su tutto il territorio Ucraino.

Documenti da preparare per la Separazione o divorzio in Ucraina.

Sarà indispensabile procurarsi :

fotocopia del passaporto interno del coniuge ,
se possibile il codice fiscale Ucraino
copia dell’atto di Matrimonio.

Devo andare in Ucraina per divorziare ? 

NO ,Non è necessaria la presenza fisica dei coniugi in Ucraina .
Vi prepareremo mandato o delega da preparare dal Notaio o in Comune italiano che dotata di Apostille ci farete pervenire in Ucraina .
 
Seguendo il caso da zero fino alla sentenza ucraina e registrazione della medesima in copia autentica presso l’ Autorità Consolare italiana a Kiev che la trasmetterà per la trascrizione o direttamente al vostro Comune.

Ogni caso viene valutato singolarmente , nel rispetto di entrambe le Legislazioni Italiana ed Ucraina.

IMPORTANTE IN CASO DI DIVORZIO IN UCRAINA:

Negli ultimi anni sono fioriti numerosi studi che propongono servizi giuridici , attenzione a chi vi affidate !!
– Noi siamo presenti dal 2002 con un ufficio vero in centro Kiev collegato ad un notaio ( non al bar dell’hotel )
– Abbiamo gli stessi recapiti , indirizzo, telefono email non siamo come altri che prendono acconti e spariscono !!
– Basta un acconto e poi rate per avanzamento lavori cosi potrete controllare i risultati.  

Anche in Ucraina gli avvocati non sono gratis , domandatevi seriamente se certi prezzi sono realistici e NON chiamateci più per lamentarvi che il tale avvocato ( studente di legge NON iscritto all’Albo ) vi ha truffato 300 – 500 euro per non fare nulla e vi siete accorti dopo un anno .
 Da anni avrete la stessa risposta : Siete stati mal consigliati e avete comprato problemi a buon mercato. 

Normalmente un caso di divorzio ucraino giudiziario consensuale viene completato in 90 – 180 giorni, in assenza di figli minori.

NON sono dovuti gli alimenti alla ex coniuge ucraina  ( assegno mensile divorzio ucraino ) in assenza di figli minori.

I nostri legali sono qualificati a rappresentarsi presso ogni corte di Giustizia (lawyer ukraine)

ATTENZIONE IMPORTANTE

Rinvii alle sentenze italiane attinenti .

Separazione giudiziale – Sentenza di divorzio pronunciata in uno stato straniero – Condizioni di validità – Riconoscimento dell’efficacia della sentenza straniera in Italia – Rispetto dell’ordine pubblico ed accertamento dell’intollerabilità della convivenza. (L. 31.05.1995, n. 218, art. 64)
La sentenza di divorzio pronunciata da un tribunale dell’Ucraina ha validità ed efficacia nel territorio italiano, senza che sia richiesto alcun particolare procedimento di riconoscimento, quando risultino rispettati tutti i requisiti richiesti dall’art. 64 della legge n. 218 del 1995 e non sia contraria all’ordine pubblico. Ai fini del riconoscimento dell’efficacia della sentenza straniera di divorzio in Italia, a nulla rileva la circostanza che il diritto straniero preveda che la sentenza di divorzio possa pronunciarsi prescindendo dallo stato di separazione personale dei coniugi, richiesta dal diritto italiano al fine di consentire loro di valutare la possibilità di tornare sui loro passi, ritenendosi sufficiente che il divorzio segua l’accertamento del venir meno della comunione tra i coniugi e dell’irreparabilità della crisi coniugale.
Tribunale di Monza, Sezione 4, Sentenza 11 aprile 2011, n. 1104

Separazione – Separazione giurisdizionale – Giurisdizione – Coniugi cittadini extracomunitari – Regolamento n. 221/2003 – Criterio della residenza abituale dell’attore – Nozione – Divorzio pronunciato all’estero – Difetto di statuizioni sull’affidamento e sul mantenimento – Efficacia in Italia – Ordine pubblico. 
La disciplina della giurisdizione in materia di separazione e divorzio stabilita dal regolamento n. 2201/2003 è applicabile anche nei confronti di cittadini di Stati terzi all’Unione. La nozione di residenza abituale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), è autonoma e implica indagini sul fatto che l’attore abbia effettivamente fissato, con carattere di stabilità, il centro permanente e abituale dei propri interessi nel territorio dello Stato membro del foro. La circostanza che una sentenza straniera di divorzio non disponga in merito all’affidamento e ai rapporti economici tra le parti non costituisce una violazione dell’ordine pubblico ai sensi dell’articolo 16 della legge 218/1995. Il riconoscimento di tale sentenza non è ostacolato neanche dal fatto che il divorzio straniero sia stato pronunciato senza una precedente sentenza di separazione.
Tribunale di Belluno, Sentenza 5 novembre 2010, n. 221

Nullità del matrimonio per mancanza di uno dei bona matrimoni – Delibazione – Accertamento da parte del giudice italiano – Attività istruttoria – Esclusione. 
La declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia pronunciato la nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di uno soltanto dei coniugi, di uno dei bona matrimoni postula che tale divergenza sia stata manifestata all’altro coniuge, ovvero che sia stata da questo effettivamente conosciuta, ovvero che non gli sia stata nota soltanto a causa della sua negligenza, atteso che, ove le suindicate situazioni non ricorrano, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà con l’ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale di tutela della buona fede e dell’affidamento incolpevole. Peraltro, se per un verso il giudice italiano è tenuto ad accertare la conoscenza e l’oggettiva conoscibilità di tale esclusione da parte dell’altro coniuge con piena autonomia, senza limitarsi al controllo di legittimità della pronunzia ecclesiastica di nullità, per altro verso la relativa indagine deve essere condotta con esclusivo riferimento alla pronuncia delibanda e agli atti del processo canonico eventualmente acquisiti, opportunamente riesaminati e valutati, non essendovi luogo in fase deliberatoria ad alcuna integrazione di attività istruttoria, fermo restando che rientra nella mera facoltà del giudice italiano provvedere a un’autonoma e diversa valutazione del medesimo materiale probatorio secondo le regole del processo civile e disattendere eventualmente gli obiettivi elementi di conoscenza documentati negli atti del giudizio ecclesiastico.
Corte di Cassazione, Sezione 1, Sentenza 19 marzo 2010, n. 6686

Delibazione (giudizio di) – Dichiarazione di efficacia di sentenze straniere – Condizioni – In genere – Sentenza definitiva di separazione pronunciata in altro Stato membro dell’UE – Riconoscimento dell’efficacia in Italia – Condizioni – Pendenza di giudizio di separazione in Italia – Provvedimenti provvisori riguardanti i figli – Impedimento – Configurabilità – Esclusione – Fondamento.
L’avvenuta pronuncia, in un giudizio di separazione pendente in Italia, dei provvedimenti provvisori a tutela dei figli minori non impedisce il riconoscimento dell’efficacia della sentenza definitiva di separazione precedentemente emessa in altro Stato membro dell’Unione Europea, non potendo trovare applicazione gli artt. 22 e 23 del Regolamento CE n. 2201/2003 del 27 novembre 2003, i quali presuppongono la coesistenza di statuizioni aventi gli stessi caratteri e la medesima natura, oltre che entrambe definitive, siano o meno a stabilità provvisoria, mentre i predetti provvedimenti, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento cit., sono destinati a perdere efficacia allorché l’autorità giurisdizionale competente a conoscere del merito della causa abbia adottato i provvedimenti appropriati in via definitiva.
Corte di Cassazione, Sezione 1, Sentenza 16 ottobre 2009, n. 22093

Delibazione (giudizio di) – Dichiarazione di efficacia di sentenze straniere – Condizioni – In genere – Riconoscimento di sentenza straniera ai sensi dell’art. 64 legge n. 218 del 1995 – Requisito della non contrarietà all’ordine pubblico – Sentenza di divorzio pronunciata all’estero senza la previa pausa di riflessione del periodo di separazione personale – Configurabilità della contrarietà – Esclusione – Ragioni e fondamento.
In tema di riconoscimento di sentenza straniera di divorzio, la circostanza che il diritto straniero (nella specie, il diritto di uno Stato degli USA) preveda che il divorzio possa essere pronunciato senza passare attraverso la separazione personale dei coniugi ed il decorso di un periodo di tempo adeguato tale da consentire ai coniugi medesimi di ritornare sulla loro decisione, non costituisce ostacolo al riconoscimento in Italia della sentenza straniera che abbia fatto applicazione di quel diritto, per quanto concerne il rispetto del principio dell’ordine pubblico, richiesto dall’art. 64 comma 1, lettera g), della legge 31 maggio 1995, n. 218, essendo a tal fine necessario, ma anche sufficiente, che il divorzio segua all’accertamento dell’irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi.
Corte di Cassazione, Sezione 1, Sentenza 25 luglio 2006, n. 16978

Delibazione (giudizio di) – Dichiarazione di efficacia di sentenze straniere – Condizioni – In genere – Riconoscimento di sentenza straniera di divorzio – Art. 64, Comma primo, lettera g), legge n. 218 del 1995 – Affidamento congiunto del figlio minore senza la previsione di regole idonee ad evitare il conflitto tra i coniugi – Contrarietà all’ordine pubblico – Configurabilità – Esclusione.
In tema di riconoscimento di sentenze straniere, non è contraria ai principi fondamentali dell’ordine pubblico, ai sensi dell’art. 64 comma 1, lettera g), della legge 31 maggio 1995, n. 218, la sentenza straniera di divorzio che abbia disposto l’affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i coniugi senza la predeterminazione di regole di comportamento dei coniugi stessi idonee ad evitarne il conflitto.
Corte di Cassazione, Sezione 1, Sentenza 25 luglio 2006, n. 16978

Delibazione (giudizio di) – Dichiarazione di efficacia di sentenze straniere – Condizioni – In genere – Riconoscimento di sentenza straniera – Condizioni – Art. 64, comma 1, lettera b), legge n. 218 del 1995 – Atto introduttivo del giudizio portato a conoscenza del convenuto – Verifica di detto requisito – Principi in tema di notificazione dettati dalla legge italiana – Applicazione pedissequa – Esclusione – Notificazione in conformità del diritto straniero e dei principi fondamentali dell’ordinamento – Necessità e sufficienza.
In tema di riconoscimento di sentenze straniere, l’art. 64 comma 1, lettera b), della legge 31 maggio 1995, n. 218 prevede come requisito, tra l’altro, che l’atto introduttivo del giudizio sia portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo in cui si è svolto il processo. A tal fine, ove sia in contestazione il riconoscimento, la corte d’appello non deve applicare pedissequamente i principi in tema di notificazione dettati dalla legge italiana, ma deve verificare se la comunicazione o la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio abbia rispettato le regole previste dal diritto straniero ed abbia soddisfatto i principi fondamentali dell’ordinamento, in modo tale da non ledere i diritti essenziali della difesa, primo tra tutti quello al contraddittorio.
Corte di Cassazione, Sezione 1, Sentenza 25 luglio 2006, n. 16978

Matrimonio – Sentenza straniera di divorzio – Riconoscimento – Ordine pubblico – Nozione – Fattispecie. 
Il principio della non contrarietà all’ordine pubblico della sentenza straniera di divorzio comporta che ad essa non può essera attribuita efficacia nell’ordinamento italiano solo se non abbia accertato, pur in presenza di presupposti in parte differenti da quelli previsti dal diritto interno, il venir meno della comunione di vita e di affetti tra i coniugi; pertanto non può ritenersi contraria all’ordine pubblico la sentenza statunitense di divorzio pur in assenza di una pregressa separazione personale dei coniugi e nonostante la previsione dell’affido congiunto del figlio minore di entrambi i genitori non accompagnato alla predeterminazione di regole di comportamento dei genitori stessi.
Corte di Cassazione, Sezione 1, Sentenza 25 luglio 2006, n. 16978

Delibazione delle sentenze straniere ed esecuzione di atti di autorità straniere – Sentenza straniera – Riconoscimento – Comunicazione dell’atto introduttivo – Idoneità – Fattispecie. 
In tema di delibazione di sentenza straniera, non può considerarsi contraria all’ordine pubblico italiano la sentenza resa all’esito di un procedimento nel quale le modalità di notificazione o comunicazione dell’atto introduttivo del giudizio, ancorchè difformi da quelle previste dalla legge italiana, siano state effettuate nel rispetto della normativa straniera e non abbiano comportato la violazione dei diritti fondamentali della difesa (nella specie, la comunicazione era avvenuta con plico raccomandato in luogo diverso dalla residenza del destinatario e l’avviso di ricevimento era stato sottoscritto da persone qualificatesi come parenti).
Corte di Cassazione, Sezione 1, Sentenza 25 luglio 2006, n. 16978

Famiglia – Sentenza di divorzio pronunciata all’estero – Riconoscimento – Rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio – Necessità – Notificazione dell’atto introduttivo e della sentenza straniera con modalità e forme differenti da quelle previste dal diritto interno italiano – Contrasto con l’ordine pubblico – Esclusione – Efficacia in Italia – Ammissibilità.
Non è contraria all’ordine pubblico italiano la sentenza che sia stata pronunciata in un ordinamento straniero il quale, agli effetti della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio a mezzo di plico raccomandato, non richieda, per il perfezionamento della notificazione, la prova dell’effettiva ricezione dell’atto, ma solo della spedizione del plico, poiché anche nell’ordinamento italiano talvolta sono ritenute sufficienti formalità che non assicurano la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario, ma solo la sua conoscibilità secondo la media diligenza.
Corte di Cassazione, Sezione 1, Sentenza 25 luglio 2006, n. 16978

Famiglia – Divorzio pronunciato senza previo decorso di un periodo di separazione – Contrasto con l’ordine pubblico – Esclusione – Efficacia in Italia Ammissibilità.
Non costituisce ostacolo al riconoscimento della sentenza straniera di divorzio la circostanza che il diritto straniero non preveda la preventiva separazione personale dei coniugi e il decorso di un adeguato periodo di tempo, tale da consentire agli stessi di ritornare sulla loro decisione, attenendo invece all’ordine pubblico, di cui all’articolo 64, letterta g) della legge 218/1995 solo l’esigenza che lo scioglimento venga pronunciato all’esito di un rigoroso accertamento dell’irrimediabile disfacimento della comunione familiare.
Corte di Cassazione, Sezione 1, Sentenza 25 luglio 2006, n. 16978

Delibazione (giudizio di) – Dichiarazione di efficacia di sentenze straniere – Condizioni – In genere 
L’ art. 64, primo comma, lettera d), legge n. 218 del 1995 nella parte in cui prevede quale presupposto del riconoscimento della sentenza straniera che essa deve essere “passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata”, va interpretato nel senso che il provvedimento pronunciato dal giudice straniero non deve essere suscettibile di riesame da parte dello stesso giudice che l’ha pronunciato, ovvero di un altro giudice dello stesso ordinamento, in base al diritto straniero, che il giudice italiano, eventualmente avvalendosi degli strumenti previsti dall’art. 14, primo comma, di detta legge, deve accertare e la cui corretta applicazione costituisce oggetto di controllo in sede di legittimità; pertanto, in riferimento al diritto inglese, deve ritenersi che lo “order interlocutory” previsto per i casi di “ancillary relief in matrimonial proceding” (art. 59 delle “Rules of the Supreme Court” del Regno unito, come modificato dallo “Statutory Instrument 1988, n. 1340), poiché risolve provvisoriamente, e salvo riesame in occasione dell’adozione del provvedimento finale, una questione, non dà luogo ad una situazione giuridica soggettiva caratterizzata dalla stabilità del giudicato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito – provvedendo alla correzione della motivazione, ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. – che aveva escluso che lo “order interlocutory” pronunciato da un giudice di Hong Kong, con il quale, in un giudizio di separazione personale, era stato disposto l’affidamento del figlio ad uno dei coniugi ed era stato determinato l’assegno di mantenimento a carico del coniuge non affidatario, fosse assistito dalla stabilità propria del giudicato).
Corte di Cassazione, Sezione 1, Sentenza 9 gennaio 2004, n. 115

Delibazione di sentenze straniere ed esecuzione di atti di autorità straniere – Riconoscimento di sentenza straniera – Requisito del passaggio in giudicato – Diritto inglese – Decisioni aventi ad oggetto l’affidamento dei figli e l’assegno di mantenimento – Carenza di stabilità – Effetti. 
Non possono essere riconosciute in Italia, in quanto prive del carattere di stabilita che promana da un giudicato, ai sensi dell’art. 64, 1° comma, letta. d), L. n. 218 del 1995 le decisioni della Corte di giustizia di Hong Kong, che non hanno statuito in modo definitivo sull’assegno e sull’affidamento dei figli (nella specie, si trattava di matrimonial reliefs, che la legge inglese pone tra gli interlocutory orders, che risolvono provvisoriamente e salvo riesame una situazione contingente).
Corte di Cassazione, Sezione 1, Sentenza 9 gennaio 2004, n. 115

Delibazione (Giudizio di) – Dichiarazione di efficacia di sentenze straniere – Condizioni – Passaggio in giudicato – Diritto inglese – Order interlocutory avente ad oggetto l’affidamento dei figli e l’assegno di mantenimento.
L’art. 64, 1o comma, lett. d), legge n. 218 del 1995 nella parte in cui prevede quale presupposto del riconoscimento della sentenza straniera che essa deve essere «passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata», va interpretato nel senso che il provvedimento pronunciato dal giudice straniero non deve essere suscettibile di riesame da parte dello stesso giudice che l’ha pronunciato, ovvero di un altro giudice dello stesso ordinamento, in base al diritto straniero, che il giudice italiano, eventualmente avvalendosi degli strumenti previsti dall’art. 14, 1o comma, di detta legge, deve accertare e la cui corretta applicazione costituisce oggetto di controllo in sede di legittimità. Lo «order interlocutory» previsto per i casi di «ancillary relief in matrimonial proceding» (art. 59 delle «Rules of the Supreme Court» del Regno Unito, come modificato dallo «Statutory Instrument» 1988, n. 1340), poiché risolve provvisoriamente, e salvo riesame in occasione dell’adozione del provvedimento finale, una questione, non dà luogo ad una situazione giuridica soggettiva caratterizzata dalla stabilità del giudicato.
Corte di Cassazione, Sezione 1, Sentenza 9 gennaio 2004, n. 115

Matrimonio – Concordatario – Delibazione – Sentenza canonica di nullità – Sentenza di divorzio passata in giudicato – Accoglibilità della domanda – Esclusione. 
Deve ritenersi inaccoglibile la domanda di dichiarazione di efficacia, nell’ordinamento giuridico dello Stato, di una sentenza canonica di nullità del matrimonio concordatario, qualora le parti successivamente alla sentenza emessa dal tribunale ecclesiastico abbiano ottenuto sentenza definitiva di divorzio.
Corte d’Appello di Firenze, Sentenza 15 maggio 2001

Diritto internazionale privato – riconoscimento di sentenza straniera – contestazione – richiesta di accertamento dei requisiti – conseguenze – sussistenza
In caso di contestazione di riconoscimento di sentenza straniera, chiunque vi abbia interesse può chiedere alla Corte d’appello del luogo di attuazione l’accertamento dei requisiti del riconoscimento. Detto accertamento comporta che se l’esito è favorevole la sentenza può venire trascritta nei registri di stato civile, mentre se è sfavorevole tale trascrizione non può aver luogo.
Corte d’Appello di Roma, Sentenza 12 aprile 2000, n. 1243

Sentenza estera di divorzio – Azione per la delibazione – Rapporto tra le due azioni
L`azione per la delibazione di sentenza estera di divorzio – come quella per la pronunzia di divorzio, stante il rapporto di “equivalenza giurisdizionale” tra le due azioni – ha natura personalissima, e non e` trasmissibile agli eredi, i quali possono continuare a far valere nel processo soltanto quei diritti od obblighi di carattere economico inerenti al patrimonio del loro dante causa eventualmente già dedotti in connessione con la domanda di divorzio, e, quindi, siano già stati acquisiti al suo patrimonio prima della morte.  Ciò in quanto il venir meno del potere di azione in conseguenza del decesso dell`unico soggetto legittimato al suo esercizio vale ad escludere il potere di impugnazione – quale facoltà ricompresa nel diritto di azione – in capo al suo successore. (Alla stregua di tale principio, la S.C.  ha ritenuto inammissibile il ricorso che la figlia di un soggetto – già coniugato con una cittadina tedesca, che aveva chiesto ad una corte d`appello italiana la delibazione della sentenza del Pretore di Hannover con la quale era stato pronunciato il suo divorzio dalla donna – aveva proposto, desumendo la propria legittimazione processuale dall’essere portatrice di interessi meritevoli di tutela sul piano successorio, avverso la pronuncia della corte adita di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto decesso dell`attore).
Corte di Cassazione, Sezione 1, Sentenza 29 maggio 1999, n. 5261